15 dicembre 2015


Incentivi apprendistato

Apprendistato alta formazione e ricerca e Apprendistato per la qualifica professionale

Negli ultimi anni l’attivazione di contratti d’apprendistato ha registrato un calo sempre maggiore e tra le cause vi sono sicuramente, da un lato, la crisi economica e, dall’altro, i corposi incentivi previsti, per il 2015, in favore dei contratti a tempo indeterminato dalla legge n° 190/2014.
Con la legge di Stabilità, a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti. Lo sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n. 167/2011), è per tre anni. La contribuzione a carico del lavoratore resta sempre la stessa (5,84%).

Tipologie:

Apprendistato di alta formazione e ricerca

Attivabile in tutti i settori di attività, pubblici e privati, e finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca( novità), per la specializzazione tecnica superiore, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori, nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali (novità).
I destinatari di questo tipo di contratto sono i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.

Apprendistato per la qualifica professionale
Questa tipologia è praticabile in tutti i settori di attività, anche per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, la cui durata non può essere superiore a 3 anni ed è destinata a soggetti che abbiano compiuto i quindici anni di età e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.

Il contratto di primo livello e quello di alta formazione, di fatto, a differenza di quello professionalizzante, non sono mai decollati ma, ora, vi sarà una sperimentazione, per il periodo dal 24/09/2015 al 31/12/2016, che si possono semplificare come segue:

a) il contributo di ingresso alla Naspi - previsto dai commi 31 e 32 della legge n. 92/2012 - in caso di interruzione del rapporto di apprendistato - diverso dalle dimissioni del lavoratore, o in caso di recesso al termine del periodo formativo - non è dovuto.

b) per le imprese oltre le nove unità l’aliquota contributiva del 10% viene ridotta la 5%;

c) viene riconosciuto lo sgravio contributivo totale dei contributi a carico del datore di lavoro di finanziamento della Naspi previsti a carico dei datori di lavoro dall’art. 42, comma 6, lettera f, del D.Lgs. n. 81/2015 e dello 0,30% indicato dall’art. 25 della legge n. 845/1978. Tali benefici cessano con la fine della fase formativa.