Formazione Finanziata - Enti Bilaterali


GLI ENTI BILATERALI COSA SONO?

Gli Enti Bilaterali sono organismi previsti da alcuni contratti collettivi e quindi costituiti dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Aziende e Lavoratori a cui si applicano il contratto del terziario o del turismo, proprio per disposizione contrattuale devono aderire agli enti bilaterali. Per verificare se si aderisce è possibile, per i dipendenti, visionare la propria busta paga (trattenuta) e per le aziende chiedere al proprio consulente del lavoro o alla propria associazione datoriale.

Tra gli scopi sociali di questi organismi c’è anche la formazione rivolta agli associati. Generalmente gli enti bilaterali che erogano attività formativa gratuitamente la programmano su appositi cataloghi formativi dove è possibile trovare corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sull’informatica, sulla comunicazione e sulle lingue. In questo caso l’unico requisito richiesto alle aziende è dimostrare l’iscrizione ed il versamento contributivo all’ente. Sopra รจ possibile ritrovare i link per approfondire la conoscenza di tali enti.

Da un punto di vista giuridico gli Enti Bilaterali sono enti privati costituiti liberamente e pariteticamente, (al loro interno ritroviamo infatti un numero di rappresentanti uguale tra lavoratori e datori di lavoro), che si occupano, tra le altre cose, di promuovere e gestire, a livello locale, iniziative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (servizio RLST), di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con la Regione Liguria.

Per il contratto del Terziario, per esempio, il contributo è pari allo 0.10% a carico azienda e dello 0.05% a carico dei lavoratori, calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità. Peraltro il recente rinnovo prevede che la contribuzione all’ente bilaterale sia obbligatoria: il datore di lavoro che decide di non versare il contributo all’Ente Bilaterale deve riconoscere al lavoratore un contributo dello 0.30% calcolato su paga base e contingenza per 14 mensilità che rientra anche nella retribuzione di fatto (quella che serve a calcolare anche gli istituti economici differiti e indiretti).

Per il contratto del Turismo, invece, il contributo è pari allo 0.40%, ovvero 0.20% a carico azienda e 0.20% a carico lavoratore, calcolato su paga base e contingenza, anch’esso per 14 mensilità.